BONUS OCCUPAZIONALE REGIONE VENETO

BONUS OCCUPAZIONALE REGIONE VENETO

Incentivo per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani nelle imprese colpite da pandemia COVID
POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per l’accesso a contributi riguardanti la concessione di un bonus occupazionale per le imprese private che nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2020 hanno instaurato o instaureranno rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi oppure che hanno proceduto alla trasformazione di rapporti di lavoro a termine con giovani lavoratori.
Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande
 Le imprese rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto;
 I lavoratori autonomi, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto
Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus Occupazionale
a. Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto;
b. Essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
c. Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
d. Essere in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
e. Essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
f. Non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento fraudolento;
g. Avere ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda;
h. Soddisfare le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19 oppure di non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
i. Avere stipulato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020, il/i rapporto/i di lavoro nelle forme previste;
j. Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenta un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue);
k. Dichiarare l’impegno a non licenziare il destinatario finale/lavoratore nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro;
l. Avere esaurito il trattamento di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGS e altri Fondi) con causale COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18/2020 e non avere in corso proroghe o domande di proroga per l’accesso ad ulteriori periodi di cassa integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 34/2020.
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione del contributo concesso.
Destinatari
I giovani, residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, che al momento della stipula del contratto abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 Nel caso di nuove assunzioni: essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 e dell’art. 4 comma 15-quarter del Decreto-legge n. 26/20195;
 Nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro: essere dipendenti dai soggetti richiedenti il contributo
Rapporti di lavoro a cui si applica il Bonus
Sono incentivabili i seguenti rapporti di lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020:
– contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, anche in somministrazione, e contratto di apprendistato professionalizzante della durata minima di 12 mesi;
– contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, della durata di almeno 12 mesi.
– trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato full time, di personale già operativo presso il datore di lavoro richiedente incaricati sulla base delle seguenti tipologie di contratti:
a) lavoro subordinato a tempo determinato;
b) lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato; c) contratto di apprendistato professionalizzante.
I nuovi rapporti di lavoro o la trasformazione devono essere stipulati nel periodo compreso nel periodo tra il 1°febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.
Sono esclusi i rapporti di lavoro:
– –
stipulati con persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (L. 68/99);
che non rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs 150/2015 tra cui inparticolare si evidenziano:
a. L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

b. L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
c. L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d).
– che riguardano destinatari finali che nei rapporti di lavoro precedenti siano stati dipendenti del soggetto richiedente o di altri datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il richiedente ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– a favore di destinatari finali che presentano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro e i destinatari dei contributi previsti dalla presente Direttiva.
Sono escluse le seguenti tipologie di contratto:
− di inserimento;
− di lavoro intermittente;
− di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
− di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
− di lavoro domestico;
− in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.
Modalità di determinazione dell’ammontare del Bonus Occupazionale
L’ammontare del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato o per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time è definito sulla base della tipologia di contratto stipulato e in considerazione della tipologia di destinatari ritenuti ammissibili.

Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di Bonus occupazionale il cui contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 30.000,00.
La presentazione della domanda non potrà avvenire tramite intermediario.
Per la presentazione è necessario che il legale rappresentante dell’impresa sia in possesso dello SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Lo Studio terrà monitorata la situazione di assunzioni/trasformazioni delle aziende clienti nonché la situazione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali contattando le aziende che potrebbero rientrare nell’agevolazione.
A disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti.

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