L’INPS, con circolare n. 132/2022 ha comunicato che, coloro che alla data del 28 febbraio 2023 avranno una domanda di Assegno Unico Universale (AUU) accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio dell’AUU senza dover presentare una nuova domanda.
Resta obbligatorio invece il rinnovo dell’attestazione ISEE per poter usufruire delle maggiorazioni legate ai requisiti reddituali.
Il modello ISEE dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2023 per avere diritto alle maggiorazioni dal mese di marzo.
La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a particolari restrizioni collegate all’ammontare dello stesso che si intende utilizzare. Nella circolare si riepilogano le diverse modalità di compensazione del credito emergente dalla DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.
Al fine di presentare tempestivamente la dichiarazione iva chiediamo alla gentile clientela, che gestisce in azienda la propria contabilità, di consegnare allo Studio entro il giorno 27/01/2023:
copia completa dei registri Iva anno 2022 mensili / trimestrali
copia modelli F24 di versamenti Iva anno 2022
copia di eventuali F24 con compensazioni del credito iva anno precedente (6099/2021)
Nella circolare in oggetto si riassumono le principali novità fiscali introdotte dalla LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022).
La legge di bilancio, tra le altre, ha introdotto anche la cosiddetta FLAT TAX INCREMENTALE per i contribuenti in non forfettari e per i quali si potrà calcolare la tassa piatta sul maggior reddito 2023 rispetto all’importo massimo del triennio precedente. Si allega un foglio di calcolo, predisposto dallo studio, per poter effettuare eventuali simulazioni.
Nell’ultima settimana dell’anno, si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture attive e passive, per gli effetti che si possono determinare rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione dell’Iva.
Nella breve circolare si ricordano le regole di detraibilità dell’iva per le fatture che sono a cavallo d’anno: emissione a fine 2022 e ricezione 2023.
Nella circolare, poi, vengono anticipate le novità introdotte dalla legge di bilancio per il regime forfettario e viene fornito un utile foglio di calcolo, elaborato dallo studio, per fare alcune valutazione di confronto tra il regime semplificato e quello forfettario.
Attenzione che il confronto non è una mera differenza tra le diverse imposte, ma deve considerare l’aspetto delle deduzioni e detrazioni dall’IRPEF e, ancora, i costi effettivi sostenuti dall’impresa, non deducibili nel forfettario, e l’iva relativa, non detraibile nel regime forfettario. Il foglio di calcolo considera tutti questi aspettiCon l’occasione porgiamo gli auguri di un felice anno nuovo
Come tradizione vuole, nei prossimi giorni imprese e professionisti valuteranno se omaggiare propri clienti con i consueti gadgets natalizi. Questa tradizione deve però fare i conti con il trattamento fiscale che la legge riserva alle spese in questione stabilendo specifiche regole sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini iva. Nella circolare allegata si analizzerà il trattamento fiscale degli omaggi.
Qui di seguito un quadro sinottico di sintesi del trattamento fiscale di queste spese.
Il DL 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) ha previsto una nuova indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti unitamente alla retribuzione relativa al mese di novembre 2022.
Si riportano nell’allegata circolare i requisiti e le modalità relative all’erogazione dell’indennità.
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 TUTTI coloro che hanno percepito qualsiasi aiuto di Stato per l’emergenza covid, negli anni 2020, 2021 e 2022 DEVONO TRASMETTERE all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione contenente un riepilogo dettagliato di tutti gli aiuti ricevuti, così come richiesto dall’Unione Europea.
“L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative (la revoca dell’agevolazione ottenuta) e, in alcuni casi, anche penali».
L’autodichiarazione può essere redatta e trasmessa in autonomia dal singolo contribuente, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate,
sezione “fatture e corrispettivi”,
e scegliendo il menù “autocertificazione”.
Riteniamo questo adempimento particolarmente antipatico in quanto l’agenzia dell’entrate chiede di comunicare informazioni che dovrebbero essere già in proprio possesso.
Lo studio rimane a disposizione per predisporre e inviare l’autodichiarazione e il compenso sarà parametrato alla complessità dei dati da raccogliere e alla numerosità dei contributi da dichiarare.
Il compenso minimo è pari a 100€.
Si chiede di far pervenire allo studio l’eventuale incarico per la trasmissione dell’autodichiarazione entro e non oltre il 21/10/2022.
L’art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/94 stabilisce che i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se la trascrizione su supporti cartacei avviene entro tre mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Nella circolare vengono trattate le disposizioni in merito alla corretta tenuta, stampa e pagamento dell’imposta di bollo dei libri e registri contabili obbligatori.
La circolare è principalmente indirizzata alle imprese clienti che gestiscono la contabilità in azienda, in quanto, per le altre, vi provvede direttamente lo studio.
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