La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.
La panoramica di bonus fruibili “al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica …, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina” comprende attualmente:
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
- il credito d’imposta per “imprese non energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.
Si precisa che le imprese “energivore”, al fine di accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto Dm.
L’art. 3 comma 1 del DM identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’art. 39 del DL n. 83 del 2012.
Inoltre, per poter beneficiare del credito d’imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo la circolare 13/E/2022 fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
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