CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS QUADRO SINOTTICO

In attesa che il Consiglio dei ministri definisca le nuove misure per il contenimento dei costi relativi al gas e all’energia elettrica, le imprese stanno facendo i conti con le disposizioni attualmente in vigore e, in particolare, con il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica.

Il calcolo del credito d’imposta, come evidenziato nella circolare, può essere molto difficoltoso a causa della presenza in fattura di stime di consumo e periodi inframensili. Il comma 5 dell’art. 6 del DL 115/2022 riconosce la possibilità di richiedere la liquidazione del credito direttamente al gestore fornitore qualora l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica (o di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Nella circolare viene inserito un utile quadro sinottico riassuntivo dei crediti disponibili e delle condizioni richieste per il beneficio.

Circolare in PDF

Dl. “Semplificazioni” convertito in legge e Dl. “Aiuti-bis”

Nella presente circolare vengono evidenziati i principali interventi fiscali introdotti:

  • dal Decreto “Semplificazioni”, che è stato definitivamente convertito nella legge n. 122/22
  • dal Decreto “Aiuti-bis.

Si allega, inoltre, la sintesi del bando pubblicato dalla regione Veneto a favore dell’artigianato e che prevede il contributo a fondo perduto pari al 40% per investimenti di importo superiore a 25.000 €.

Infovideo DL SEMPLIFICAZIONI – DL AIUTI-BIS

BONUS CARBURANTE 2022

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 27 del 14/07/2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante erogabili ai dipendenti del settore privato in base a quanto disposto dal DL 21/2022 (Decreto Ucraina).

 

 

Allegati

ENTRA IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA CHE DEFINISCE GLI ADEGUATI ASSETTI IMPRENDITORIALI

Con l’entrata in vigore, da oggi, del Codice della crisi d’impresa, di cui al D. Lgs. 14/2019, così come modificato, da ultimo, dal DLgs. 17 giugno 2022 n. 83, il legislatore chiarisce le caratteristiche che deve presentare l’assetto dell’impresa per poter essere compliant con le prescrizioni dell’art. 2086 c.c..

Lo studio è in grado di fornire alla propria clientela gli strumenti adeguati, a seconda della natura e
dimensione imprenditoriale, per il monitoraggio continuativo aziendale.
Sono, inoltre, in programma, nel periodo di settembre, alcuni incontri formativi gratuiti, che
permetteranno di comprendere al meglio queste novità.

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COVID19 – AGGIORNATO IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri e le parti Sociali hanno sottoscritto, in data 30 giugno 2022, l’aggiornamento del Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro.

I datori di lavoro dovranno aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PRIMI 2 TRIMESTRI 2022

La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.

La panoramica di bonus fruibili “al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica …, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina” comprende attualmente:

  • il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
  • il credito d’imposta per “imprese non energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.

Si precisa che le imprese “energivore”, al fine di accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto Dm.

L’art. 3 comma 1 del DM identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  • operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;
  • non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’art. 39 del DL n. 83 del 2012.

Inoltre, per poter beneficiare del credito d’imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

Sotto il profilo oggettivo la circolare 13/E/2022 fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Circolare in PDF

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