CIRCOLARE: DECRETO “SOSTEGNI BIS”

CIRCOLARE: DECRETO “SOSTEGNI BIS”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore il 26 maggio 2021, il decreto “Sostegni-bis” , n. 73 del 25 maggio 2021, introduce ulteriori norme agevolative per determinati soggetti colpiti, dal punto di vista economico, dalla pandemia da COVID-19. Di seguito sono riportate le principali norme fiscali contenute nel predetto Decreto .
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Tra le diverse misure previste che approfondiremo nei prossimi giorni, spicca il nuovo contributo a fondo perduto che risulta più complesso rispetto ai precedenti ristori.
Il nuovo contributo a fondo perduto, distingue tra
1. i soggetti che hanno già ottenuto il contributo del DL Sostegni1 a cui è riconosciuto
automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo già ottenuto; il contribuente può, inoltre, presentare istanza per una diversa quantificazione del contributo, applicando i medesimi criteri del DL Sostegni1 ma calcolando il calo del fatturato medio minimo del 30% tra
– 1/04/2020 – 31/03/2021 e

– 1/04/2019 – 31/03/2020
2. I soggetti che non hanno fruito del contributo del DL Sostegni. In tal caso, previa presentazione dell’istanza, il contributo sarà commisurato al calo di fatturato medio tra i periodi 1/04/2020 – 31/03/2021 e 1/04/2019 – 31/03/2020
Alla differenza tra i ricavi medi mensili si applicano le (maggiori) percentuali, determinate a scaglioni in base ai ricavi/compensi conseguiti nel 2019.
3. Infine, si introduce un ulteriore contributo a favore dei soggetti che abbiano dichiarato un reddito 2020 (con Mod. Redditi da presentare entro il 10/09/2021) inferiore al reddito 2019, che verrà disciplinato da un prossimo DM.
Destinatari del “nuovo” contributo a fondo perduto sono i medesimi soggetti già individuati dall’art. 1 del DL b. 41/2021 e cioè:
– gli operatori economici (imprese o professionisti) che risultino:
o con partita Iva attiva alla data del 26/05/2021 (data di entrata in vigore del DL
73/2021)
o che,nelperiodod’imposta2019abbianorealizzatoricavi/compensinonsuperiori
a €. 10 milioni
Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021
(Sostegni1) ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
L’istanza per il contributo alternativo, la cui modulistica sarà approvata con apposito Provvedimento dell’Agenzia potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (LI.PE.) riferita al primo trimestre 2021 (che scade al 31/05/2021). Tale contributo è riconosciuto:

– a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”
– che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario,
– titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL), residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato
a condizione che:
– abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”)
– che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
ll contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 -31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
– 60% fino a 100.000 euro;
– 50% da 100.000 a 400.000 euro;
– 40% da 400.000 a un milione;
– 30% da uno a 5 milioni;
– 20% da 5 a 10 milioni.
Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni1”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
– 90% fino a 100.000 euro;
– 70% da 100.000 a 400.000 euro;
– 50% da 400.000 a un milione;
– 40% da uno a 5 milioni;
– 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
TAX CREDIT LOCAZIONI 2021
Il decreto Sostegni-bis entrato in vigore il 26 maggio 2021, interviene anche sul tax credit locazioni, che viene, da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021; dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.
1. In primo luogo il credito viene esteso fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godono (a partire dal mese di marzo 2020, o aprile 2020 se stagionali), nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda (30% agenzie di viaggio e tour operator):
– a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex art. 28 comma 3 del DL 34/2020;
– a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (dovrebbero essere esentati da tale condizione i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019).
2. Inoltre si aggiunge un “nuovo” tax credit locazioni “Sostegni-bis”. Sul piano soggettivo soggettivo, riguarda:

– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis” (2019 per i solari);
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione per le attività istituzionali.
Per quanto concerne la misura del credito d’imposta e l’ambito oggettivo di applicazione, resta confermato che il credito “Sostegni-bis” spetta:
– nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Muta, invece, la condizione del calo del fatturato. Il tax credit “Sostegni-bis”, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
In breve, cambiano:
– sia l’ammontare del calo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
– sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. anno
pandemico, dovendo confrontare il fatturato riferito al periodo 1° aprile 2020-31 marzo
2021 con il fatturato 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
– sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese:
potranno godere del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

NUOVA DISCIPLINA PER IL RECUPERO IVA CON PROCEDURE CONCORSUALI
Con il decreto Sostegni-bis riformata la disciplina per il recupero dell’IVA a seguito di procedure concorsuali del cliente.
Il DL 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha modificato l’impianto normativo per l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali AVVIATE A DECORRERE DAL 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
Il legislatore ha modificato l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 e introdotto il successivo comma 3-bis, stabilendo che è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.
A parte l’accordo di ristrutturazione e il piano attestato, per le altre procedure, su tutte, fallimento e concordato preventivo, il momento di emissione della nota è, quindi, individuato, rispettivamente, nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (non dunque la data di chiusura della procedura).
Come detto, le novità di cui al DL 73/2021 valgono per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.
PRIMA CASA, ZERO IMPOSTE PER GLI ACQUISTI DEGLI UNDER 36
La compravendita della “prima casa” e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se siano stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da soggetti under 36 il cui Isee sia non superiore a euro 40mila annui. Lo dispone l’articolo 64, commi 6-8, del Dl 73/2021 (Sostegni bis).
I tributi eliminati
Nelle compravendite non imponibili a Iva la norma azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro). Nelle compravendite imponibili a Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovrebbero essere azzerate (per il vero, il comma 7 non lo dice, ma lo si potrebbe desumere con una lettura combinata

dei commi 6 e 7) mentre restano, anche qui, il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile).
Nei mutui, la norma azzera l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Il requisito dell’età
Pare di capire che la norma sia stata scritta (e debba leggersi) con lo scopo di applicarsi al soggetto che non abbia compiuto 36 anni nel giorno del contratto. Anche se una lettura testuale porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti.
L’Isee
Il requisito dell’Isee (è quello del nucleo familiare di appartenenza) inferiore a 40mila euro è previsto nel comma 6 (compravendite non imponibili a Iva) e nel comma 8 (contratti di mutuo), mentre non è previsto nel comma 7 (compravendite imponibili a Iva): ma si tratta di una evidente imperfezione del legislatore perché il beneficio sarebbe sfruttabile anche da chi abbia un Isee milionario. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano individualmente di importo inferiore a 40mila euro, ma cumulativamente di importo superiore.
Assenza requisiti
Appare abbastanza ovvio che se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne sia privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.

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