COVID 19 – DECRETO RILANCIO
A seguito dell’emanazione del DL “RILANCIO” n. 34/2020 riportiamo di seguito un breve riassunto
delle principali previsioni relative alla gestione dei lavoratori dipendenti.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le iniziali 9 settimane di ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGD) sono state incrementate di ulteriori 5 settimane da utilizzare nel medesimo periodo prima previsto, entro cioè il 31/08/2020.
Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento potrà essere utilizzato tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Questa duplice articolazione di utilizzo non opera per le aziende del turismo, fiere, congressi e spettacolo, le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane anche in periodi antecedenti al 1° settembre.
REDDITO DI EMERGENZA
L’art. 87 del Decreto istituisce, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di Emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:
– Residenza in Italia
– ISEE inferiore a euro 15.000,00
– Patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a euro 10.000,00, soglia accresciuta di euro
5.000,00 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di euro 20.000,00. Il massimale è incrementato di euro 5.000,00 in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
– Non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia, soggetti titolari di pensione o di reddito di cittadinanza.
L’importo minimo complessivo del bonus è pari a € 800 (erogato in due quote da € 400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a € 1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da € 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.
Le domande potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite il portale dell’INPS.
CONGEDO PARENTALE
Dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di godere di uno specifico congedo non superiore a 30 giorni per i figli di età non superiore a 12 anni (limite di età che non si applica per i figli con handicap in situazione di gravità accertata).
L’ indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione dell’indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il diritto di astenersi è riconosciuto a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o non lavoratore.
BONUS BABY SITTING
In alternativa al congedo parentale è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite di euro 1.200,00 per prestazioni effettuate nel periodo previsto per il godimento del congedo.
Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al dipendente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali. La fruizione di bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
PERMESSI L. 104/92
Il numero di giorni di permesso mensile previsti dalla L. 104/92 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Tali giornate si vanno a sommare ai tre giorni mensili spettanti ordinariamente ai lavoratori autorizzati, per complessive 18 giornate di permesso da godere nei mesi di maggio e giugno.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Dal 17 marzo e fino a 5 mesi successivi (16/08/2020) è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto per effetto del subentro del nuovo appaltatore.
LAVORO AGILE
Viene introdotto, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, un DIRITTO per i dipendenti del settore privato di svolgere, anche in assenza di accordi individuali, la propria prestazione di lavoro in modalità agile se:
– hanno un figlio di età inferiore ai 14 anni, e
– non vi è nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, e
– la prestazione svolta è compatibile con la modalità di lavoro agile
Per gli altri dipendenti del settore privato privi delle caratteristiche sopra elencate, PUO’ essere applicata la modalità di lavoro agile.
FONDO NUOVE COMPETENZE
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, finalizzando parte dell’orario di lavoro alla partecipazione a percorsi formativi.
Per l’attuazione di tale previsione è necessario attendere un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Nei seguenti settori di attività:
– Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
– Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia
– Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
1) I datori di lavoro possono presentare istanza per:
o concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini
italiani o cittadini stranieri
2) I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido solo sul territorio nazionale della durata di sei mesi se
o risultavano presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, e
o non hanno lasciato l’Italia dall’8 marzo 2020, e
o hanno svolto attività di lavoro, nei settori di cui sopra, antecedentemente al 31 ottobre
2019.
L’istanza va presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che verranno stabilite con apposito decreto.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfetario di 400 euro per ciascun lavoratore nel primo caso e di 160 euro nel secondo caso.
LAVORATORI STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / DOMESTICI
E’ riconosciuta una indennità di euro 500,00 per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici:
– che abbiano in essere al 23 febbraio uno o più contratti di lavoro con durata complessiva superiore a
10 ore settimanali
– non siano conviventi con il datore di lavoro
– non siano titolari di pensione, salvo assegno ordinario di invalidità
E’ riconosciuta una indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio ai seguenti soggetti che a causa dell’emergenza Covid abbiano cessato/ridotto/sospeso l’attività o il rapporto, purché non titolari di pensione o altro contratto di lavoro a tempo indeterminato:
– Lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi dal turismo e termale, con rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/01/2020 e che abbiano prestato nel periodo almeno 30 giorni lavorativi;
– Lavoratori intermittenti che abbiano prestato nel periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2020 almeno 30 giorni lavorativi
– Lavoratori autonomi occasionali, senza partita Iva e iscritti alla Gestione Separata con almeno 1 mese di contributi, titolari di rapporto di lavoro occasionale cessato prima del 23/02/2020
– Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.