COVID 19 – DURATA E TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

COVID 19 – DURATA E TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

Il Ministero sella Salute ha pubblicato la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 con la quale introduce nuove indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena.
In particolare si chiarisce che:
– L’isolamento dei casi di documentata infezione da COVID si riferisce alla separazione delle persone positive al virus dal resto della comunità per tutta la durata del periodo di contagiosità;
– La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo, per la durata del periodo di incubazione.
I periodi di isolamento e quarantena previsti dalla circolare sono i seguenti.
CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Le persone asintomatiche risultate positive ai test possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (minimo 10 giorni + test negativo)
CASI POSITIVI SINTOMATICI
Le persone sintomatiche risultate positive ai test possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (minimo 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive ai test, in caso di assenza sintomatologica da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (isolamento di 21 giorni dopo la scomparsa dei sintomi).
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi positivi confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare:
– Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso
Oppure
– Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test negativo effettuato il
decimo giorno
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
Secondo il Ministero della Salute il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID (per esempio la stretta di
mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa)
con un caso COVID in assenza di DPI idonei;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID senza l’impiego
di DPI idonei;
– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso positivo era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

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