LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l’erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. “bonus locazione” quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto.
Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.
Il bonus locazioni
La norma concede a soggetti caratterizzati da determinati requisiti un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:
Crediti compensabili verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Il bonus sanificazione
Il bonus sanificazione, invece, determina la maturazione di un credito d’imposta, a fronte delle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi,
tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner,
tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:
Crediti compensabili verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
Potrebbe accadere che l’erogazione sia finalizzata all’acquisto di beni strumentali, con la conseguenza che l’imputazione a conto economico dovrebbe essere “graduale” e avere una durata pari a quella del periodo di ammortamento, mediante la tecnica dei risconti.
In alternativa, il contributo andrebbe a decrementare direttamente il costo del bene, con la conseguenza che l’ammortamento verrebbe stanziato direttamente su un valore ridotto del contributo.
Tale seconda casistica può divenire problematica da gestire per la semplice circostanza che il credito d’imposta era concesso in origine in misura percentuale rispetto alla spesa e, inoltre, la misura è stata ulteriormente ridotta per carenza di fondi disponibili. Ciò potrebbe determinare difficoltà nella individuazione della quota specificamente riferibile ai beni ammortizzabili (ove presenti), tali da consentire una imputazione diretta e totale nella voce dei contributi del periodo 2020.
L’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna azienda è stato indicato con apposita notizia nel cassetto fiscale del contribuente; si ricorda, però, che la cifra esposta è relativa all’importo indicato nell’istanza, che conteneva anche le spese che l’azienda prevedeva di sostenere sino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, potrebbe essere utile distinguere la voce di credito verso l’Erario in 2 quote:
• la prima, già utilizzabile in compensazione, in quanto riferita alle spese certe e già sostenute;
• la seconda, da tenere congelata sino al momento della conferma dell’effettivo sostenimento. La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

• ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Il contributo a fondo perduto
Diversamente dai casi precedenti, il contributo a fondo perduto è stato erogato direttamente con accredito sul conto corrente alle aziende che, avendone i requisiti, hanno presentato tempestivamente la domanda. Pertanto, a livello contabile:
Crediti verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
Banca XY c/c a Crediti verso Erario
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
La cessione del credito compensabile
I bonus che danno diritto al credito di imposta compensabile danno la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione a terzi.
Infatti, sino alla data del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sotto elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti cedibili sono i seguenti (il riferimento è agli articoli del D.L. 34/2020):
a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65, D.L. 18/2020;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui
all’articolo 28, D.L. 34/2020;
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, D.L. 34/2020;
d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125, D.L.
34/2020.
Contabilmente si dovrà rappresentare quanto segue (ipotizzando la cessione alla società Alfa):
Crediti verso Alfa a Crediti compensabili verso Erario
Banca XY c/c a Crediti verso Alfa
È ragionevole ritenere che l’acquirente non sia disposto ad acquisire il credito pagando l’intero importo del nominale, con la conseguenza che si potrà evidenziare una perdita:

Ad esempio, ove il valore nominale del credito fosse pari a 100 e l’acquirente lo pagasse 80, contabilmente avrei:
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Crediti verso Alfa Perdite su crediti
a Crediti compensabili verso Erario
100
Non vi sono precisazioni ufficiali in merito alla deducibilità di tale perdita; tuttavia, si ritiene che la posta non sia fiscalmente rilevante, in quanto connessa ad un contributo fiscalmente non imponibile.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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