REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI 2020 GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI
Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presso seggi elettorali, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
Il datore di lavoro non può in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere al compito che è stato a lui assegnato.
I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Il trattamento economico e normativo previsto in caso di assenza per permesso elettorale è il seguente:
Per i giorni festivi e per i giorni non lavorativi (ad es. domenica e sabato per i dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì):
– spetta un giorno di riposo compensativo per il sabato ed uno per la domenica
o, in alternativa,
– un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione delle giornate di riposo compensativo che non vengono godute
Per i giorni lavorativi
– spetta la normale retribuzione a carico dell’azienda
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
In alternativa ai giorni di riposo compensativo può essere erogata retribuzione pari a una giornata di lavoro; la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
PRECISAZIONE: anche se nella giornata il dipendente viene chiamato presso il seggio per poche ore, il riposo compensativo spetta per un giorno intero (e così pure l’eventuale retribuzione sostitutiva).